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Perizie Psicologiche
"Nella Giustizia lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti: nel penale, nel civile, nel minorile e per particolari circostanze nell'amministrativo e nell'ecclesiastico."
Leonardo Abazia
La perizia psicologica in ambito civile e penale
2011, ed FrancoAngeli, Milano, pag. 41
Lo psicologo, quando viene contattato in qualità di esperto da un privato cittadino, viene nominato consulente tecnico di parte sia in ambito penale che in ambito civile.
II consulente tecnico di parte ha il diritto di presenziare a tutte le operazioni peritali e il giudice ha l'obbligo di prendere in esame i rilievi che da lui possono essere mossi.
Il consulente tecnico di parte può svolgere i seguenti compiti:
- Verificare la correttezza, formale e sostanziale, dell'operato del perito/consulente tecnico d'ufficio;
- Suggerire, indicare e richiedere al perito/consulente d'ufficio le azioni da intraprendere, le operazioni da svolgere e le eventuali ulteriori aree da sottoporre ad indagine;
- Assistere la parte, affinchè trovi il modo più efficace per fornire al perito/consulente tecnico d'ufficio gli elementi necessari per un'adeguata comprensione della vicenda;
- Svolgere le proprie deduzioni e richieste da sottoporre al perito/consulente tecnico d'ufficio prima della conclusione delle operazioni di consulenza, affinchè costui ne tenga conto nella stesura della sua relazione al giudice;
- Formulare eventuali controdeduzioni alla relazione redatta dal perito/consulente tecnico d'ufficio;
- Presentare una relazione anche prima che sia disposta dal Giudice una perizia/consulenza tecnica d'ufficio.
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